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REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
Un soggetto affetto da demenza, perde progressivamente le capacità
necessarie allo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane e di
conseguenza anche le abilità necessarie alla guida di veicoli.
Ad uno stadio avanzato di malattia il paziente potrà quindi trovarsi
nella condizione di essere "incapace di intendere e di volere". Nel caso
in cui, in presenza di tali condizioni, provochi dei danni a terzi a
risponderne sarà colui che è tenuto, per vincolo giuridico o per libera
scelta, a sorvegliarlo (p.es. il caregiver), a meno che egli non sia in
grado di dimostrare di non aver potuto impedire, in alcun modo e con
tutte le dovute precauzioni, il fatto.
La domanda di revoca della patente di guida va presentata all'Ufficio
sospensioni e revoche patenti presso la sede della Motorizzazione civile
del luogo di residenza del malato.
A seguito della richiesta verrà disposta una visita medica per accertare
che effettivamente le condizioni del malato non siano idonee alla
conduzione di un'auto.
Al momento della presentazione della domanda, se si desidera accelerare
l'iter amministrativo, è opportuno segnalare l'urgenza di provvedere
alla revoca a tutela sia del malato sia della collettività.
COME RICHIEDERE LA REVOCA DELLA PATENTE DI
GUIDA
Per evitare rischi di danni a se stesso o a terzi conseguenti alla guida
di un'auto da parte di una persona affetta da demenza, può essere
opportuno chiedere la revoca della patente di guida.
Ai sensi dellart.130 del Nuovo Codice della strada, la Motorizzazione
Civile può revocare la patente previo accertamento medico, qualora il
titolare non sia più in possesso con carattere permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti.
Non è prevista la possibilità di sospensione preventiva, anche in casi
di eccezionale urgenza e gravità.
Un parente (entro il quarto grado), un affine (entro il secondo grado),
il tutore o il curatore, il Pubblico Ministero o un procuratore speciale
possono presentare un'istanza documentata indirizzata alla
Motorizzazione Civile e depositata presso l'apposito Ufficio.
Ricevuto l'istanza, l'Ufficio della Motorizzazione comunica
all'interessato la necessità di sottoporsi a visita medica di revisione
presso la Commissione medica locale per le patenti di guida e può
invitare l'interessato ad astenersi dalla guida in attesa di
accertamento sanitario.
Tale invito, però,non è un divieto e non comporta alcuna sanzione a
carico dell'interessato.
L'interessato si attiva per ottenere la visita presso la Commissione
medica locale per le patenti di guida dell'ASL competente per
territorio.
A seguito dell'accertamento sanitario, la Motorizzazione Civile respinge
o accoglie la richiesta di revoca della patente.
La patente di guida può inoltre essere revocata dal competente ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile qualora in sede di conferme di
validità del documento (ogni 10 anni sino al cinquantesimo anno d'età,
ogni 5 anni tra il cinquantesimo ed il settantesimo, ogni 3 anni dopo il
settantesimo anno) l'autorità sanitaria rilevi la mancanza delle
condizioni psico-fisiche prescritte.
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