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I malati
di Alzheimer e sindromi correlate:
Quadro normativo
La legge indica che i familiari
che hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dell'anziano non
autosufficiente (art. 433 Codice Civile) sono, nell'ordine: coniuge; figli
e discendenti; generi e nuore; fratelli e sorelle.
Vale la pena ricordare, comunque,
che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di
modifica del DL 109, 31.3.98 in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, in base al quale per gli anziani non
autosufficienti si deve far riferimento alla situazione economica del solo
assistito e non del nucleo familiare (art. 3, comma 4, 2 ter).
La legge riconosce in particolare
per la malattia di Alzheimer un'invalidità del 100% (Codice 1001 e 1003
della Gazzetta Ufficiale del 26/2/92, n. 43).
È stato approvato il decreto
(Decreto Ministeriale 28.5.99, n. 329) di attuazione previsto dal decreto
legislativo 124/98 relativo alle condizioni di malattie croniche o
invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo
delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria"; i malati di
Alzheimer risultano quindi esenti dal pagamento di prestazioni sanitarie
quali terapie occupazionale e cognitiva, TAC, RM, anamnesi e visite
controllo, ecc.
Tutti i cittadini hanno diritto,
inoltre, a diagnosi e cura degli eventi morbosi, quali ne siano le cause,
la fenomenologia, la durata (legge n. 833/1978).
NOTE GIURIDICHE E PROPOSTE
Invalidità civile
La pensione di invalidità civile
viene concessa solo alle persone con meno di 65 anni, quindi è raro che la
percepisca un malato di Alzheimer. Se però viene concessa può essere
cumulata con l'indennità di accompagnamento.
Un fondamentale aspetto legale
riguardante il malato di Alzheimer è costituito dalla valutazione del suo
grado di autosufficienza, necessaria per il riconoscimento dell'invalidità
civile. Invalido civile è colui che ha una ridotta capacità lavorativa ed
è affetto da menomazioni che comportano un danno funzionale permanente.
La legge riconosce per la malattia
di Alzheimer una invalidità del 100% (Codice 1001 e 1003 della Gazzetta
Ufficiale del 26/2/92, n. 43), garantendo l'esenzione dal pagamento del
ticket (pagamento per il consumo dei servizi sanitari).
Secondo la legge 27/12/02, n. 289
per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente
erogazione di indennità... le commissioni sono tenute ad accogliere le
diagnosi prodotte... dai medici specialisti dei Servizio sanitario
Nazionale o dalle UVA. Le U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer) hanno
come obiettivo l'analisi dei pazienti da avviare alla somministrazione di
nuovi farmaci in grado di rallentare l'evoluzione della malattia.
Sono stati introdotti nel 2000
nell'ambito del Progetto Cronos e sono presenti in tutte le Regioni.
Procedura per l'ottenimento
dell'invalidità civile
Visita in centri specializzati per
la diagnosi e la cura della malattia di Alzheimer, al fine di ottenere
diagnosi clinica e dichiarazione di invalidità: questo prevede la
somministrazione di test cognitivi, la quantificazione del grado di
autonomia nell'esecuzione delle attività, anche strumentali, della vita
quotidiana e la verifica di alcune capacità funzionali.
Sulla base dei risultati di tale
visita e relativa valutazione, viene rilasciata una diagnosi
assistenziale, utilizzabile come documento nella presentazione della
domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile.
La domanda va poi presentata dal
richiedente all'ASL di competenza, che provvede a trasmetterla all'Ufficio
Invalidi Civili della stessa ASL.
La pensione di invalidità civile
viene erogata in base al reddito: tutte le informazioni al riguardo
vengono fornite dai distretti socio-sanitari di zona.
Dopo aver ottenuto l'invalidità, è
possibile presentare all'Ufficio Invalidi dell'ASL la richiesta per il
permesso di sosta auto per invalidi (decreto dei Presidente della
Repubblica 27/4/78, n. 384; legge quadro 5/2/92, n.104). La stessa legge
n. 104 prevede anche:
a) eventuale riduzione dell'orario
di lavoro per il familiare convivente;
b) assegnazione al familiare lavoratore convivente della sede di lavoro,
più vicina al domicilio.
In base alle leggi vigenti le
persone malate, comprese quelle colpite dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile, hanno il diritto esigibile:
a) alle cure sanitarie durante
tutto il periodo (senza limiti di durata) della fase acuta. La degenza
deve essere assicurata gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale
presso ospedali, case di cura private convenzionate o altri presidi
sanitari;
b) alle cure socio-sanitarie nel
corso della fase stabilizzata, anche in presenza di non autosufficienza.
Per la degenza (anche in questo caso senza limiti di durata) che deve
essere assicurata dal Servizio sanitario nazionale e dai Comuni presso le
Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) o strutture similari (case
protette, ecc.), è richiesto il contributo economico del malato che, se ha
più di 65 anni e non è autosufficiente oppure è in possesso del
certificato di handicap in situazione di gravità, deve contribuire
esclusivamente in base alle proprie personali risorse economiche (redditi
e beni immobili e mobili) ai sensi dell’articolo 25 della legge 328/2000 e
dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000;
c) al trasferimento dagli
ospedali, dalle case di cura private convenzionate e dagli altri presidi
sanitari alle strutture socio-sanitarie (Rsa, case protette, ecc.) che
deve essere attuato a cura e spese del Servizio sanitario nazionale, senza
alcuna interruzione delle cure.
E' di gran lunga preferibile che i
malati di Alzheimer ed i soggetti affetti da altre forme di demenza
possano restare a casa loro o presso l’abitazione dei congiunti. Infatti a
domicilio la qualità della vita è migliore rispetto a quella delle più
valide strutture di ricovero e il malato ne trae benefici notevoli anche
per quanto riguarda le sue condizioni di salute.
Tenuto conto che attualmente i
malati non hanno il diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari (è
tenuto ad intervenire solo il proprio medico di medicina generale),
numerose organizzazioni di volontariato e di tutela dei soggetti deboli
hanno promosso una petizione in cui si richiede che la Regione Piemonte
approvi una legge per garantire il diritto esigibile alle prestazioni
domiciliari nei casi in cui siano contemporaneamente soddisfatte le
seguenti condizioni:
- non vi siano controindicazioni
cliniche o di altra natura;
- il soggetto sia consenziente e
gli possano essere fornite le necessarie cure mediche e infermieristiche,
nonché, se occorrenti, quelle riabilitative;
- i congiunti o soggetti terzi
siano disponibili ad assicurare l’occorrente sostegno domiciliare e siano
riconosciuti idonei dall’Asl di residenza;
- vengano previsti gli interventi
di emergenza sia nel caso che i congiunti o i soggetti terzi non siano più
in grado di prestare gli interventi di loro competenza, sia qualora
insorgano esigenze del soggetto che ne impongano il ricovero presso idonee
strutture;
- i costi a carico delle Asl e/o
dei Comuni non siano superiori a quelli di loro spettanza nei casi di
ricovero presso strutture residenziali;
- ai congiunti e ai soggetti terzi
venga riconosciuto il ruolo di volontariato intrafamiliare e ad essi sia
versato dalle Asl una quota della retta corrisposta alle Rsa quale
rimborso forfettario delle spese sostenute per le cure domiciliari,
compresi gli oneri derivanti dalle sostituzioni della persona responsabile
delle cure domiciliari per le occorrenti incombenze personali e familiari
(acquisti, commissioni, ecc.).
3. Com’è anche previsto nella
suddetta petizione, occorrerebbe che le Regioni e le Asl istituissero in
ciascuna Asl almeno un centro diurno per i malati di Alzheimer e per i
soggetti colpiti da altre forme di demenza senile, in modo da assicurare
ai pazienti le necessarie prestazioni e fornire ai parenti che li
accolgono volontariamente a casa loro, l’occorrente consulenza e
l’indispensabile sostegno. I centri diurni dovrebbero assicurare la
frequenza per almeno 40 ore settimanali (8 ore per 5 giorni). Le spese di
funzionamento, compresi trasporto e mensa, dovrebbero essere sostenute
totalmente dal Servizio sanitario nazionale.
Agevolazioni fiscali
Quando è accertata l'invalidità
civile si possono detrarre dall'imposta IRPEF dovuta allo Stato, in base
alla legge collegata alla finanziaria 2001:
· il 19% del costo di
un'auto che serve per accompagnare l'invalido, se quest'ultimo è
fiscalmente a carico;
·
la detrazione può essere anche effettuata per le
riparazioni all'autovettura, escluse quelle di ordinaria manutenzione;
·
le spese sanitarie sostenute per l'invalido
convivente, eccedenti i 125.000 Euro.
È possibile dedurre
dall'imponibile:
· le spese sostenute
per l'eliminazione di barriere architettoniche all'interno del proprio
appartamento o del proprio condominio;
·
i contributi assistenziali e previdenziali sborsati
per personale domestico, fino ad un importo massimo di 1.500 €
È inoltre applicabile l'aliquota
agevolata di IVA al 4% (anziché al 20%) per l'acquisto di autovetture
aventi cilindrata fino a 2000cc (se con motore a benzina), fino a 2800cc
(se con diesel), nuove o usate.
L'aliquota si applica solo per
acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli
sia fiscalmente a carico.
Permessi Lavorativi
Il lavoratore dipendente che sia
coniuge, parente o affine entro il terzo grado di invalido civile può
usufruire di tre giorni al mese di permessi lavorativi (che possono
tradursi anche in 6 mezze giornate).
Il familiare può anche non essere
convivente (circolare INPS 133/2000). Tali giorni possono essere concessi
anche prima dell'esito della visita per l'accompagnamento, sempre secondo
la legge 104.
Sono anche previsti congedi
straordinari per gravi motivi (legge 8.3.2000).
Indennità di accompagnamento
Hanno diritto all'indennità di
accompagnamento, a prescindere dal reddito, tutti "i soggetti che
presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione" (legge 11/2/80, n. 18), o comunque gli
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età (decreto 23/11/88, n. 509).
In particolare: il 3° comma
dell'art. 94 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce che "per
l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione
di indennità secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo
di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le
diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del
Servizio Sanitario Nazionale o dalle Unità di Valutazione Alzheimer".
La norma suddetta accoglie quanto
deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 667 del 22 Gennaio
2002 in base alla quale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento, la nozione di "incapacità a compiere gli atti quotidiani
della vita" comprende gli individui che, pur potendo spostarsi nell'ambito
domestico o fuori, non siano per la natura della malattia in grado di
provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia
non possano sopravvivere senza l'aiuto costante di altre persone.
Infatti la nozione di soggetti che
"abbisognano di un'assistenza continua", di cui all'art.1 della legge 18
del 1980, riguarda anche coloro che, a causa di disturbi neurologici, non
siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita
quotidiana.
L’importo è corrisposto per un
totale di dodici mensilità. Si sottolinea nuovamente che per la
concessione dell'indennità non sono previsti limiti di reddito: essa viene
concessa, cioè, indipendentemente dal reddito dichiarato.
Procedura per l'ottenimento
dell'indennità di accompagnamento
La domanda va sottoscritta dal
richiedente stesso, cioè l'invalido,oppure dal suo legale rappresentante
oppure ancora da altra persona che rappresenti il richiedente in forza di
specifica procura, generale o speciale, ad agire in suo nome e per suo
conto. Nel caso il richiedente non sia in grado di firmare e non sia né
interdetto o inabilitato, né abbia nominato un proprio rappresentante
(situazione in cui viene il più delle volte a trovarsi il malato di
Alzheimer) la domanda può venire sottoscritta, in presenza del richiedente
stesso, da due testimoni, possibilmente non familiari, di fronte ad un
Pubblico Ufficiale (ad esempio il segretario comunale oppure un notaio)
che autentichi le sottoscrizioni.
La domanda alla Commissione Medica
può essere diretta anche all'accertamento e alla valutazione della
situazione di handicap di cui alla legge n. 104/92 situazione in cui
rientrano a pieno titolo i malati di Alzheimer. Viene consigliato quindi
di richiedere al momento della compilazione del modulo relativo alla
domanda, oltre all'accertamento dell'invalidità civile ai fini
dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, anche l'accertamento
della situazione di persona handicappata con connotazione di gravità, in
modo che i familiari del malato possano fruire delle agevolazioni previste
dalla citata legge (permessi dal lavoro e benefici fiscali) e di tutte
quelle eventuali che dovessero venire previste in futuro.
Inoltre, in base all'art. 52 della
legge 17.5.1999 n. 144, i familiari del malato di Alzheimer oppure il
medico di famiglia possono chiedere che la Commissione Medica venga
integrata con un medico specialista in geriatria.
Entro tre mesi dalla presentazione
della domanda la Commissione Medica deve fissare la data della visita
medica; se tale termine trascorre inutilmente il richiedente può
presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della
Regione territorialmente competente, che è tenuto a fissare la visita
entro i nove mesi dalla data di presentazione della domanda, termine entro
il quale deve comunque concludersi l'intero procedimento relativo
all'accertamento sanitario.
In sede di accertamento sanitario,
l'interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'interessato trasmettendo allo
stesso il verbale di accertamento sanitario; se viene riconosciuta
un'invalidità che dà diritto alla corresponsione di provvidenze economiche
da parte dello Stato, per esempio l'indennità di accompagnamento, detto
verbale viene altresì trasmesso direttamente dalla Commissione Medica
all'ente competente (la Regione o altro ente da questa delegato) per
istruire la procedura di pagamento della provvidenza.
L'eventuale ricorso contro il
verbale di visita dall'esito negativo va presentato, entro due mesi dalla
notifica del verbale, alla Commissione Medica Superiore presso il
Ministero del Tesoro che decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di
silenzio, respinto il ricorso. Vi è ulteriore possibilità di tutela
giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Al riguardo si ricorda che,
secondo la Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità approvata con
D.M. 5.2.1992, la diagnosi di malattia di Alzheimer o di demenza grave, dà
diritto al riconoscimento della percentuale fissa del 100% d'invalidità;
la diagnosi di demenza iniziale a una percentuale variabile tra il 61 e il
70%.
Una volta accertato dalla
Commissione Medica il grado d'invalidità, la procedura di verifica degli
ulteriori presupposti che danno diritto al pagamento della relativa
provvidenza economica (tra cui l'accertamento del rispetto dei limiti di
reddito cui sono collegate le provvidenze diverse dall'indennità di
accompagnamento) deve concludersi, da parte della Regione o dell'ente da
questa delegato, entro sei mesi dal ricevimento del verbale di visita da
parte della Commissione Medica.
Il decreto relativo alla
concessione della provvidenza economica può venire anch'esso impugnato con
ricorso, sempre entro due mesi dalla notifica, al Comitato Provinciale
dell'INPS, che deve decidere entro quattro mesi, intendendosi altrimenti
rigettato il ricorso e salva sempre la possibilità di ulteriore tutela
avanti il giudice ordinario.
Il pagamento materiale della
provvidenza avviene a cura dell'INPS in ratei mensili (il primo rateo
comprenderà anche tutti quelli già maturati in precedenza a partire dal
mese successivo a quello di presentazione della domanda e verranno altresì
corrisposti in un momento successivo anche gli interessi legali maturati
sulle somme dovute sempre con la medesima decorrenza) mediante accredito
su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, oppure
mediante riscossione presso l'ufficio postale segnalato dallo stesso
richiedente, il quale ha la possibilità di indicare anche una persona
delegata alla riscossione.
Alla percentuale di invalidità
accertata sono connessi altri benefici; in particolare, quando
l'invalidità sia riconosciuta almeno pari ai due terzi (cioè al 67%),
l'invalido ha diritto:
· alle protesi e agli
ausili inerenti la propria minorazione o menomazione (con i limiti e le
modalità stabiliti nel nomenclatore-tariffario, attualmente è in vigore
quello approvato con D.M. 27.8.1999, n. 332);
·
all'esenzione totale dal ticket sanitario (peraltro
la malattia di Alzheimer è stata ricompresa dal Decreto Ministeriale 28
maggio 1999, n. 329 tra le "condizioni di malattie croniche o invalidanti
che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle
correlate prestazioni di assistenza sanitaria");
·
alla tessera di libera circolazione sui mezzi
pubblici di trasporto;
Il beneficiario della provvidenza
è poi tenuto a comunicare all'INPS, entro trenta giorni, ogni mutamento
delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per la concessione
della provvidenza goduta. Nel caso di godimento dell'indennità di
accompagnamento, va comunicato il venire meno del requisito della
necessità di assistenza continua, cosa assai improbabile, oppure il venire
meno della situazione di assistenza a domicilio o in un istituto a
pagamento, per effetto di un eventuale ricovero a titolo gratuito in un
istituto di cura.
Il ricovero rilevante ai fini
della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini
riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa
al decorso di una malattia. Per ricovero a titolo gratuito si intende
quello in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o o di una
struttura pubblica, anche se eventualmente la persona ricoverata
corrisponda una quota supplementare per ottenere un migliore trattamento
rispetto a quello "base".
Il ricovero è invece, a pagamento
quando l'interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta o anche solo
una quota della retta-base (e l'altra quota sia a carico dell'ente
pubblico).
Entro il 31 marzo di ogni anno
deve altresì essere trasmessa all'INPS, al Comune o alla ASL di
competenza, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, in merito alla sussistenza o meno di ricovero a
titolo gratuito.
Per gli invalidi civili il cui
handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, come il
più delle volte avviene nel caso del malato di Alzheimer, e salvo nei casi
in cui vi sia un rappresentante legale, tutore o curatore, è sufficiente
produrre un certificato medico in cui sia indicata espressamente la
diagnosi della minorazione e/o patologia che non consente al soggetto di
autocertificare responsabilmente; il controllo sulla sussistenza del
requisito del non ricovero avviene poi, in questo caso, d'ufficio.
Ausili e protesi
Il diritto ad ottenere
gratuitamente la fornitura di ausili (poltrona per invalidi, deambulatore,
letto ortopedico, materasso anti-decubito, pannoloni, cateteri, ...)
scatta automaticamente dal momento della domanda di accertamento
dell'invalidità.
Procedura per l'ottenimento di
ausili e protesi
È necessario presentare la domanda
su apposito modulo fornito dall'ASL di zona, allegando:
1. Copia della domanda di
invalidità
2. Prescrizione del medico curante
Diritto di ricovero e prestazioni
ospedaliere
Tutti i cittadini hanno diritto a
"diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la
fenomenologia, la durata" (legge n. 833/1978). Il medico del Pronto
Soccorso non può quindi rifiutarsi di ricoverare un malato di Alzheimer
giunto all'osservazione con la richiesta di ricovero d'urgenza.
Se ciò non avvenisse il familiare
può:
· rifiutarsi di riaccompagnare a casa il malato, a
meno che il medico non rilasci un referto scritto in cui sia attestato che
il ricovero in ospedale non è necessario e dal quale risulti a quale
servizio o struttura debba essere inviato il paziente per le opportune
cure; si ritiene ottimale la presenza di un testimone.
· segnalare al più presto il fatto alla direzione
sanitaria e alle organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti
dei cittadini (Tribunale del malato, ecc.).
· Il familiare può inoltre opporsi alle dimissioni
del malato avvalendosi delle leggi n. 692/1955, n. 132/1968, n. 180/1978,
n. 833/1978.
Quando il caregiver (familiare di
riferimento per la presa in carico della famiglia) di un malato di
Alzheimer è l'unico a potersi occupare del malato e deve essere ricoverato
per cure o per un intervento, l'assistente sociale di zona deve provvedere
a ricoverare il malato nel periodo in cui il care giver deve ricoverarsi.
Diritto a cure e farmaci
A partire dal 15 settembre 2000, i
medici di base indirizzano alle U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer),
istituite dalle varie Regioni presso i principali ospedali, i pazienti con
sospetto Alzheimer in fase iniziale, affinché vengano ammessi al
trattamento gratuito, mediante i seguenti farmaci: ARICEPT, MEMAC, EXELON,
PROMETAX (decreto 20.7.00).
E' stato approvato il decreto
(Decreto Ministeriale 28.5.99 n. 329) di attuazione previsto dal decreto
legislativo 124/98 relativo alle "condizioni di malattie croniche o
invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo
delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria": terapie
occupazionale e cognitiva. TAC, RM, Anamnesi, Visite di controllo e altro.
I procedimenti di interdizione e
di inabilitazione
Secondo il nostro ordinamento
giuridico, la persona fisica ha capacità giuridica (possesso dei diritti
alla vita, all'integrità fisica, alle cure mediche, art. 1 Codice Civile)
e capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età.
La capacità di agire, a differenza
di quella giuridica, può essere rimossa, in tutto o in parte, attraverso
un procedimento di interdizione o di inabilitazione, davanti al tribunale
civile di residenza dei presunto incapace (art. 1387 Codice Civile). Il
procedimento di interdizione o di inabilitazione può essere attuato su
istanza dei parenti più stretti.
La procura
Nel caso del malato di Malattia di
Alzheimer, per evitare le procedure di interdizione che sono complesse e
disagevoli, ci si può avvalere (quando il malato è ancora in una fase
iniziale) di un negozio giuridico chiamato procura.
Egli può, quando è ancora in grado
di prendere decisioni, attribuire ad una persona (in genere un familiare)
il potere di agire in suo nome e per suo conto. La procura può essere
speciale (se riguarda soltanto un affare o una speciale categoria di
affari), o generale (quando si estende a tutti gli affari dei
rappresentato, art. 1708 Codice Civile).
Contributi di Regione, Provincia,
Comune
Molte regioni e parecchi comuni
prevedono, anche solo in fase sperimentale, erogazioni a favore delle
famiglie che accudiscono in casa un anziano non autosufficiente (quale è
il malato di Alzheimer), con l'obiettivo di mantenerlo nel suo ambiente,
alleggerendo nel contempo il bilancio degli enti ospedalieri.
Modalità e procedure variano di
luogo in luogo, ed è opportuno informarsi presso gli enti di propria
competenza.
LA LEGISLAZIONE INERENTE
L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
La questione dell’accoglienza
residenziale dei soggetti incapaci di provvedere autonomamente alle loro
esigenze fondamentali di vita era stata affrontata dal legislatore molti
decenni fa.
Infatti, il regio decreto 19
novembre 1889 n. 6535 prevedeva all’articolo 2: «Sono considerate inabili
a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell’uno e dell’altro sesso le
quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o
intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza» e stabiliva
che, nel caso in cui non vi fossero enti assistenziali che provvedevano ai
soggetti di cui sopra, il ricovero fosse a carico dei Comuni di origine
degli inabili al lavoro.
Le disposizioni del regio decreto
6535/1889 sono state inserite negli ancora vigenti articoli 154 e 155 del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza”, la cui unica prestazione prevista per i minori, i soggetti con
handicap e limitata o nulla autonomia e per gli anziani in gravi
difficoltà, considerati “inabili al lavoro” è, purtroppo, solo il ricovero
in istituto[1].
Procedura per l’attuazione degli
articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931
Qualora i Comuni non intendano
predisporre gli interventi occorrenti per i minori, per i soggetti con
handicap, gli anziani in difficoltà privi dei mezzi necessari per vivere,
comprese le prestazioni legate al “dopo di noi”, si può mettere in atto la
procedura prevista dai regi decreti n. 773/1931, articoli 154 e 155, e n.
635/1940, articolo 278, procedura la cui inottemperanza da parte degli
enti pubblici preposti dà luogo a responsabilità penali:
1. segnalazione (da parte di
chiunque), da effettuare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia) che l’inabile
al lavoro (minore, soggetto con handicap, anziano) signor ............
abitante in ......via............. n...., sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere, necessita di assistenza, precisando l’intervento richiesto;
2. l’autorità di pubblica
sicurezza deve, in base alle norme vigenti, diffidare i parenti tenuti
agli alimenti affinché intervengano sul piano economico. I parenti possono
ignorare la diffida senza subire conseguenze di qualsiasi genere;
3. l’autorità di pubblica
sicurezza chiede all’Asl di attestare la condizione di inabilità del
soggetto interessato. L’attestazione deve, di norma, essere redatta nel
termine di cinque giorni;
4. l’autorità di pubblica
sicurezza segnala la situazione al Sindaco del luogo in cui il soggetto si
trova;
5. il Sindaco è obbligato a
provvedere direttamente (ad esempio mediante il ricovero in una struttura
disponibile) oppure tramite i servizi socio-assistenziali comunali o
consortili;
6. la procedura suddetta può
essere attivata anche quando l’inabile al lavoro può sostenere
parzialmente le spese per il suo mantenimento.
La legge della Regione Piemonte n.
1/2004 riconosce diritti esigibili
Purtroppo tutte le leggi regionali
riguardanti l’assistenza non riconoscono diritti esigibili ai soggetti
impossibilitati a svolgere attività lavorativa proficua e privi dei mezzi
necessari per vivere. Resta in ogni caso applicabile quanto stabilito dai
sopra citati articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931[2].
Per quanto riguarda il Piemonte,
la legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 stabilisce diritti
effettivamente esigibili.
Infatti, il 1° comma
dell’articolo 22 della legge suddetta prevede quanto segue: «La
Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato
di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto
di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale,
le prestazioni sociali di livello essenziale (...) previa valutazione
dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3».
A rafforzare tale diritto è
stabilito, inoltre, che «contro l’eventuale motivato diniego è
esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per
l’erogazione della prestazione negata».
A sua volta il comma 3 dello
stesso articolo 22 dispone che: «accedono prioritariamente ai
servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e
servizi sociali» tutti i soggetti che si trovano in «condizioni di povertà
o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori,
specie se in condizioni di disagio familiare».
È inoltre previsto al comma 2
dell’articolo 39 che «l’organizzazione e l’erogazione degli
interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di
urgenza sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario
degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul Comune di
residenza».
Finalità delle prestazioni,
il primo comma dell’articolo 18
della legge 1/2004 così si esprime: «Il sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) superamento delle
carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; b) mantenimento a
domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; c)
soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale
delle persone non autonome e non autosufficienti; d) sostegno e promozione
dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari; e)
tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; f) piena
integrazione dei soggetti disabili; g) superamento, per quanto di
competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di
dipendenza; h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone
e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; i) garanzia di ogni
altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione
vigente».
Copertura economica,
l’articolo 35, comma 1 della
legge piemontese prevede che «il sistema integrato degli interventi e
servizi sociali» sia «finanziato dai Comuni, con il concorso della Regione
e degli utenti, nonché dal fondo sanitario regionale per le attività
integrate socio-sanitarie».
In merito alle dotazioni di natura
economica che devono poter permettere l’erogazione delle prestazioni di
livello essenziale più sopra elencate, è stabilito in maniera chiara che i
Comuni «garantiscono risorse finanziarie» in maniera tale da assicurare
«il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi
dal proprio territorio» (articolo 35, comma 2).
In ogni caso «la Giunta regionale,
di concerto con i Comuni singoli o associati, individua una quota
capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e
omogenei delle prestazioni».
Inoltre, aspetto molto positivo, è
stabilito che «i Comuni che partecipano alla gestione associata dei
servizi» (è il caso dei Consorzi) «sono tenuti ad iscrivere nel
proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall’organo
associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di
cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali» (articolo
35, comma 3).
Delibere dei Comuni singoli e
associati
I Comuni singoli e associati
possono ovviare alle carenze delle disposizioni nazionali e delle leggi
regionali approvando appositi provvedimenti che precisino i diritti
esigibili da parte delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di
disagio socio-economico.
RICHIESTA DI SERVIZI ASSISTENZIALI
E SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE PIEMONTE
Per l’accesso ai servizi
assistenziali e socio-sanitari a quei cittadini che si trovano in
condizioni di bisogno, azionando il diritto alle prestazioni e servizi
sociali secondo quanto anche previsto dalla legge regionale piemontese n.
1/2004 , è possibile inoltrare, per esempio da parte di un nucleo
familiare o di un singolo in situazione di bisogno, una domanda scritta
per la richiesta – a seconda dei casi – di:
- un sostegno economico al reddito
- assistenza domiciliare
territoriale
- un posto in un centro diurno per
il proprio congiunto con grave handicap intellettivo
- un ricovero assistenziale presso
una struttura residenziale (esempio: comunità alloggio da non più di 8-10
posti) per soggetti con handicap intellettivo grave
- un ricovero socio-sanitario in
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) per anziani cronici non
autosufficienti, malati di Alzheimer o con altre forme di demenza senile,
…
I contributi sono tratti dai siti:
http://alz2.iport.it/famiglia.html
http://www.fondazionepromozionesociale.it /
info@fondazionepromozionesociale.it
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