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 I malati di Alzheimer e sindromi correlate: Quadro normativo

La legge indica che i familiari che hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dell'anziano non autosufficiente (art. 433 Codice Civile) sono, nell'ordine: coniuge; figli e discendenti; generi e nuore; fratelli e sorelle.

Vale la pena ricordare, comunque, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di modifica del DL 109, 31.3.98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, in base al quale per gli anziani non autosufficienti si deve far riferimento alla situazione economica del solo assistito e non del nucleo familiare (art. 3, comma 4, 2 ter).

La legge riconosce in particolare per la malattia di Alzheimer un'invalidità del 100% (Codice 1001 e 1003 della Gazzetta Ufficiale del 26/2/92, n. 43).

È stato approvato il decreto (Decreto Ministeriale 28.5.99, n. 329) di attuazione previsto dal decreto legislativo 124/98 relativo alle condizioni di malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria"; i  malati di Alzheimer risultano quindi esenti dal pagamento di prestazioni sanitarie quali terapie occupazionale e cognitiva, TAC, RM, anamnesi e visite controllo, ecc.

Tutti i cittadini hanno diritto, inoltre, a diagnosi e cura degli eventi morbosi, quali ne siano le cause, la fenomenologia, la durata (legge n. 833/1978).

 

NOTE GIURIDICHE E PROPOSTE

 

Invalidità civile

La pensione di invalidità civile viene concessa solo alle persone con meno di 65 anni, quindi è raro che la percepisca un malato di Alzheimer. Se però viene concessa può essere cumulata con l'indennità di accompagnamento.

Un fondamentale aspetto legale riguardante il malato di Alzheimer è costituito dalla valutazione del suo grado di autosufficienza, necessaria per il riconoscimento dell'invalidità civile. Invalido civile è colui che ha una ridotta capacità lavorativa ed è affetto da menomazioni che comportano un danno funzionale permanente.

La legge riconosce per la malattia di Alzheimer una invalidità del 100% (Codice 1001 e 1003 della Gazzetta Ufficiale del 26/2/92, n. 43), garantendo l'esenzione dal pagamento del ticket (pagamento per il consumo dei servizi sanitari).

Secondo la legge 27/12/02, n. 289 per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità... le commissioni sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte... dai medici specialisti dei Servizio sanitario Nazionale o dalle UVA. Le U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer) hanno come obiettivo l'analisi dei pazienti da avviare alla somministrazione di nuovi farmaci in grado di rallentare l'evoluzione della malattia.

Sono stati introdotti nel 2000 nell'ambito del Progetto Cronos e sono presenti in tutte le Regioni.

Procedura per l'ottenimento dell'invalidità civile

Visita in centri specializzati per la diagnosi e la cura della malattia di Alzheimer, al fine di ottenere diagnosi clinica e dichiarazione di invalidità: questo prevede la somministrazione di test cognitivi, la quantificazione del grado di autonomia nell'esecuzione delle attività, anche strumentali, della vita quotidiana e la verifica di alcune capacità funzionali.

Sulla base dei risultati di tale visita e relativa valutazione, viene rilasciata una diagnosi assistenziale, utilizzabile come documento nella presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile.

La domanda va poi presentata dal richiedente all'ASL di competenza, che provvede a trasmetterla all'Ufficio Invalidi Civili della stessa ASL.

La pensione di invalidità civile viene erogata in base al reddito: tutte le informazioni al riguardo vengono fornite dai distretti socio-sanitari di zona.

Dopo aver ottenuto l'invalidità, è possibile presentare all'Ufficio Invalidi dell'ASL la richiesta per il permesso di sosta auto per invalidi (decreto dei Presidente della Repubblica 27/4/78, n. 384; legge quadro 5/2/92, n.104). La stessa legge n. 104 prevede anche:

a) eventuale riduzione dell'orario di lavoro per il familiare convivente;
b) assegnazione al familiare lavoratore convivente della sede di lavoro, più vicina al domicilio.

In base alle leggi vigenti le persone malate, comprese quelle colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, hanno il diritto esigibile:

a) alle cure sanitarie durante tutto il periodo (senza limiti di durata) della fase acuta. La degenza deve essere assicurata gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale presso ospedali, case di cura private convenzionate o altri presidi sanitari;

b) alle cure socio-sanitarie nel corso della fase stabilizzata, anche in presenza di non autosufficienza. Per la degenza (anche in questo caso senza limiti di durata) che deve essere assicurata dal Servizio sanitario nazionale e dai Comuni presso le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) o strutture similari (case protette, ecc.), è richiesto il contributo economico del malato che, se ha più di 65 anni e non è autosufficiente oppure è in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità, deve contribuire esclusivamente in base alle proprie personali risorse economiche (redditi e beni immobili e mobili) ai sensi dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000;

c) al trasferimento dagli ospedali, dalle case di cura private convenzionate e dagli altri presidi sanitari alle strutture socio-sanitarie (Rsa, case protette, ecc.) che deve essere attuato a cura e spese del Servizio sanitario nazionale, senza alcuna interruzione delle cure.

E' di gran lunga preferibile che i malati di Alzheimer ed i soggetti affetti da altre forme di demenza possano restare a casa loro o presso l’abitazione dei congiunti. Infatti a domicilio la qualità della vita è migliore rispetto a quella delle più valide strutture di ricovero e il malato ne trae benefici notevoli anche per quanto riguarda le sue condizioni di salute.

Tenuto conto che attualmente i malati non hanno il diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari (è tenuto ad intervenire solo il proprio medico di medicina generale), numerose organizzazioni di volontariato e di tutela dei soggetti deboli hanno promosso una petizione in cui si richiede che la Regione Piemonte approvi una legge per garantire il diritto esigibile alle prestazioni domiciliari nei casi in cui siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- non vi siano controindicazioni cliniche o di altra natura;

- il soggetto sia consenziente e gli possano essere fornite le necessarie cure mediche e infermieristiche, nonché, se occorrenti, quelle riabilitative;

- i congiunti o soggetti terzi siano disponibili ad assicurare l’occorrente sostegno domiciliare e siano riconosciuti idonei dall’Asl di residenza;

- vengano previsti gli interventi di emergenza sia nel caso che i congiunti o i soggetti terzi non siano più in grado di prestare gli interventi di loro competenza, sia qualora insorgano esigenze del soggetto che ne impongano il ricovero presso idonee strutture;

- i costi a carico delle Asl e/o dei Comuni non siano superiori a quelli di loro spettanza nei casi di ricovero presso strutture residenziali;

- ai congiunti e ai soggetti terzi venga riconosciuto il ruolo di volontariato intrafamiliare e ad essi sia versato dalle Asl una quota della retta corrisposta alle Rsa quale rimborso forfettario delle spese sostenute per le cure domiciliari, compresi gli oneri derivanti dalle sostituzioni della persona responsabile delle cure domiciliari per le occorrenti incombenze personali e familiari (acquisti, commissioni, ecc.).

3. Com’è anche previsto nella suddetta petizione, occorrerebbe che le Regioni e le Asl istituissero in ciascuna Asl almeno un centro diurno per i malati di Alzheimer e per i soggetti colpiti da altre forme di demenza senile, in modo da assicurare ai pazienti le necessarie prestazioni e fornire ai parenti che li accolgono volontariamente a casa loro, l’occorrente consulenza e l’indispensabile sostegno. I centri diurni dovrebbero assicurare la frequenza per almeno 40 ore settimanali (8 ore per 5 giorni). Le spese di funzionamento, compresi trasporto e mensa, dovrebbero essere sostenute totalmente dal Servizio sanitario nazionale.

 

Agevolazioni fiscali

Quando è accertata l'invalidità civile si possono detrarre dall'imposta IRPEF dovuta allo Stato, in base alla legge collegata alla finanziaria 2001:

· il 19% del costo di un'auto che serve per accompagnare l'invalido, se quest'ultimo è fiscalmente a carico;

· la detrazione può essere anche effettuata per le riparazioni all'autovettura, escluse quelle di ordinaria manutenzione;

· le spese sanitarie sostenute per l'invalido convivente, eccedenti i 125.000 Euro.

È possibile dedurre dall'imponibile:

· le spese sostenute per l'eliminazione di barriere architettoniche all'interno del proprio appartamento o del proprio condominio;

· i contributi assistenziali e previdenziali sborsati per personale domestico, fino ad un importo massimo di 1.500 €

È inoltre applicabile l'aliquota agevolata di IVA al 4% (anziché al 20%) per l'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000cc (se con motore a benzina), fino a 2800cc (se con diesel), nuove o usate.

 

L'aliquota si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

 

Permessi Lavorativi

Il lavoratore dipendente che sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di invalido civile può usufruire di tre giorni al mese di permessi lavorativi (che possono tradursi anche in 6 mezze giornate).

Il familiare può anche non essere convivente (circolare INPS 133/2000). Tali giorni possono essere concessi anche prima dell'esito della visita per l'accompagnamento, sempre secondo la legge 104.

Sono anche previsti congedi straordinari per gravi motivi (legge 8.3.2000).

 

Indennità di accompagnamento

Hanno diritto all'indennità di accompagnamento, a prescindere dal reddito, tutti "i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (legge 11/2/80, n. 18), o comunque gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (decreto 23/11/88, n. 509).

In particolare: il 3° comma dell'art. 94 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce che "per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o dalle Unità di Valutazione Alzheimer".

La norma suddetta accoglie quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 667 del 22 Gennaio 2002 in base alla quale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di "incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita" comprende gli individui che, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non siano per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possano sopravvivere senza l'aiuto costante di altre persone.

Infatti la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", di cui all'art.1 della legge 18 del 1980, riguarda anche coloro che, a causa di disturbi neurologici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.

L’importo è corrisposto per un totale di dodici mensilità. Si sottolinea nuovamente che per la concessione dell'indennità non sono previsti limiti di reddito: essa viene concessa, cioè, indipendentemente dal reddito dichiarato.

Procedura per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento

La domanda va sottoscritta dal richiedente stesso, cioè l'invalido,oppure dal suo legale rappresentante oppure ancora da altra persona che rappresenti il richiedente in forza di specifica procura, generale o speciale, ad agire in suo nome e per suo conto. Nel caso il richiedente non sia in grado di firmare e non sia né interdetto o inabilitato, né abbia nominato un proprio rappresentante (situazione in cui viene il più delle volte a trovarsi il malato di Alzheimer) la domanda può venire sottoscritta, in presenza del richiedente stesso, da due testimoni, possibilmente non familiari, di fronte ad un Pubblico Ufficiale (ad esempio il segretario comunale oppure un notaio) che autentichi le sottoscrizioni.

La domanda alla Commissione Medica può essere diretta anche all'accertamento e alla valutazione della situazione di handicap di cui alla legge n. 104/92 situazione in cui rientrano a pieno titolo i malati di Alzheimer. Viene consigliato quindi di richiedere al momento della compilazione del modulo relativo alla domanda, oltre all'accertamento dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, anche l'accertamento della situazione di persona handicappata con connotazione di gravità, in modo che i familiari del malato possano fruire delle agevolazioni previste dalla citata legge (permessi dal lavoro e benefici fiscali) e di tutte quelle eventuali che dovessero venire previste in futuro.

Inoltre, in base all'art. 52 della legge 17.5.1999 n. 144, i familiari del malato di Alzheimer oppure il medico di famiglia possono chiedere che la Commissione Medica venga integrata con un medico specialista in geriatria.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda la Commissione Medica deve fissare la data della visita medica; se tale termine trascorre inutilmente il richiedente può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente, che è tenuto a fissare la visita entro i nove mesi dalla data di presentazione della domanda, termine entro il quale deve comunque concludersi l'intero procedimento relativo all'accertamento sanitario.

In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'interessato trasmettendo allo stesso il verbale di accertamento sanitario; se viene riconosciuta un'invalidità che dà diritto alla corresponsione di provvidenze economiche da parte dello Stato, per esempio l'indennità di accompagnamento, detto verbale viene altresì trasmesso direttamente dalla Commissione Medica all'ente competente (la Regione o altro ente da questa delegato) per istruire la procedura di pagamento della provvidenza.

L'eventuale ricorso contro il verbale di visita dall'esito negativo va presentato, entro due mesi dalla notifica del verbale, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro che decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso. Vi è ulteriore possibilità di tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Al riguardo si ricorda che, secondo la Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità approvata con D.M. 5.2.1992, la diagnosi di malattia di Alzheimer o di demenza grave, dà diritto al riconoscimento della percentuale fissa del 100% d'invalidità; la diagnosi di demenza iniziale a una percentuale variabile tra il 61 e il 70%.

Una volta accertato dalla Commissione Medica il grado d'invalidità, la procedura di verifica degli ulteriori presupposti che danno diritto al pagamento della relativa provvidenza economica (tra cui l'accertamento del rispetto dei limiti di reddito cui sono collegate le provvidenze diverse dall'indennità di accompagnamento) deve concludersi, da parte della Regione o dell'ente da questa delegato, entro sei mesi dal ricevimento del verbale di visita da parte della Commissione Medica.

Il decreto relativo alla concessione della provvidenza economica può venire anch'esso impugnato con ricorso, sempre entro due mesi dalla notifica, al Comitato Provinciale dell'INPS, che deve decidere entro quattro mesi, intendendosi altrimenti rigettato il ricorso e salva sempre la possibilità di ulteriore tutela avanti il giudice ordinario.

Il pagamento materiale della provvidenza avviene a cura dell'INPS in ratei mensili (il primo rateo comprenderà anche tutti quelli già maturati in precedenza a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e verranno altresì corrisposti in un momento successivo anche gli interessi legali maturati sulle somme dovute sempre con la medesima decorrenza) mediante accredito su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, oppure mediante riscossione presso l'ufficio postale segnalato dallo stesso richiedente, il quale ha la possibilità di indicare anche una persona delegata alla riscossione.

Alla percentuale di invalidità accertata sono connessi altri benefici; in particolare, quando l'invalidità sia riconosciuta almeno pari ai due terzi (cioè al 67%), l'invalido ha diritto:

· alle protesi e agli ausili inerenti la propria minorazione o menomazione (con i limiti e le modalità stabiliti nel nomenclatore-tariffario, attualmente è in vigore quello approvato con D.M. 27.8.1999, n. 332);

· all'esenzione totale dal ticket sanitario (peraltro la malattia di Alzheimer è stata ricompresa dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 tra le "condizioni di malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria");

· alla tessera di libera circolazione sui mezzi pubblici di trasporto;

 

Il beneficiario della provvidenza è poi tenuto a comunicare all'INPS, entro trenta giorni, ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della provvidenza goduta. Nel caso di godimento dell'indennità di accompagnamento, va comunicato il venire meno del requisito della necessità di assistenza continua, cosa assai improbabile, oppure il venire meno della situazione di assistenza a domicilio o in un istituto a pagamento, per effetto di un eventuale ricovero a titolo gratuito in un istituto di cura.

Il ricovero rilevante ai fini della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa al decorso di una malattia. Per ricovero a titolo gratuito si intende quello in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o o di una struttura pubblica, anche se eventualmente la persona ricoverata corrisponda una quota supplementare per ottenere un migliore trattamento rispetto a quello "base".

Il ricovero è invece, a pagamento quando l'interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta o anche solo una quota della retta-base (e l'altra quota sia a carico dell'ente pubblico).

Entro il 31 marzo di ogni anno deve altresì essere trasmessa all'INPS, al Comune o alla ASL di competenza, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alla sussistenza o meno di ricovero a titolo gratuito.

Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, come il più delle volte avviene nel caso del malato di Alzheimer, e salvo nei casi in cui vi sia un rappresentante legale, tutore o curatore, è sufficiente produrre un certificato medico in cui sia indicata espressamente la diagnosi della minorazione e/o patologia che non consente al soggetto di autocertificare responsabilmente; il controllo sulla sussistenza del requisito del non ricovero avviene poi, in questo caso, d'ufficio.

 

Ausili e protesi

Il diritto ad ottenere gratuitamente la fornitura di ausili (poltrona per invalidi, deambulatore, letto ortopedico, materasso anti-decubito, pannoloni, cateteri, ...) scatta automaticamente dal momento della domanda di accertamento dell'invalidità.

Procedura per l'ottenimento di ausili e protesi

È necessario presentare la domanda su apposito modulo fornito dall'ASL di zona, allegando:

1. Copia della domanda di invalidità

2. Prescrizione del medico curante

Diritto di ricovero e prestazioni ospedaliere

Tutti i cittadini hanno diritto a "diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia, la durata" (legge n. 833/1978). Il medico del Pronto Soccorso non può quindi rifiutarsi di ricoverare un malato di Alzheimer giunto all'osservazione con la richiesta di ricovero d'urgenza.

Se ciò non avvenisse il familiare può:
·
rifiutarsi di riaccompagnare a casa il malato, a meno che il medico non rilasci un referto scritto in cui sia attestato che il ricovero in ospedale non è necessario e dal quale risulti a quale servizio o struttura debba essere inviato il paziente per le opportune cure; si ritiene ottimale la presenza di un testimone.
·
segnalare al più presto il fatto alla direzione sanitaria e alle organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti dei cittadini (Tribunale del malato, ecc.).
·
Il familiare può inoltre opporsi alle dimissioni del malato avvalendosi delle leggi n. 692/1955, n. 132/1968, n. 180/1978, n. 833/1978.

 

Quando il caregiver (familiare di riferimento per la presa in carico della famiglia) di un malato di Alzheimer è l'unico a potersi occupare del malato e deve essere ricoverato per cure o per un intervento, l'assistente sociale di zona deve provvedere a ricoverare il malato nel periodo in cui il care giver deve ricoverarsi.

Diritto a cure e farmaci

A partire dal 15 settembre 2000, i medici di base indirizzano alle U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer), istituite dalle varie Regioni presso i principali ospedali, i pazienti con sospetto Alzheimer in fase iniziale, affinché vengano ammessi al trattamento gratuito, mediante i seguenti farmaci: ARICEPT, MEMAC, EXELON, PROMETAX (decreto 20.7.00).

E' stato approvato il decreto (Decreto Ministeriale 28.5.99 n. 329) di attuazione previsto dal decreto legislativo 124/98 relativo alle "condizioni di malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria": terapie occupazionale e cognitiva. TAC, RM, Anamnesi, Visite di controllo e altro.

 

I procedimenti di interdizione e di inabilitazione

Secondo il nostro ordinamento giuridico, la persona fisica ha capacità giuridica (possesso dei diritti alla vita, all'integrità fisica, alle cure mediche, art. 1 Codice Civile) e capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età.

La capacità di agire, a differenza di quella giuridica, può essere rimossa, in tutto o in parte, attraverso un procedimento di interdizione o di inabilitazione, davanti al tribunale civile di residenza dei presunto incapace (art. 1387 Codice Civile). Il procedimento di interdizione o di inabilitazione può essere attuato su istanza dei parenti più stretti.

 

La procura

Nel caso del malato di Malattia di Alzheimer, per evitare le procedure di interdizione che sono complesse e disagevoli, ci si può avvalere (quando il malato è ancora in una fase iniziale) di un negozio giuridico chiamato procura.

Egli può, quando è ancora in grado di prendere decisioni, attribuire ad una persona (in genere un familiare) il potere di agire in suo nome e per suo conto. La procura può essere speciale (se riguarda soltanto un affare o una speciale categoria di affari), o generale (quando si estende a tutti gli affari dei rappresentato, art. 1708 Codice Civile).

Contributi di Regione, Provincia, Comune

Molte regioni e parecchi comuni prevedono, anche solo in fase sperimentale, erogazioni a favore delle famiglie che accudiscono in casa un anziano non autosufficiente (quale è il malato di Alzheimer), con l'obiettivo di mantenerlo nel suo ambiente, alleggerendo nel contempo il bilancio degli enti ospedalieri.

Modalità e procedure variano di luogo in luogo, ed è opportuno informarsi presso gli enti di propria competenza.

 

LA LEGISLAZIONE INERENTE L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

La questione dell’accoglienza residenziale dei soggetti incapaci di provvedere autonomamente alle loro esigenze fondamentali di vita era stata affrontata dal legislatore molti decenni fa.

Infatti, il regio decreto 19 novembre 1889 n. 6535 prevedeva all’articolo 2: «Sono considerate inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell’uno e dell’altro sesso le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza» e stabiliva che, nel caso in cui non vi fossero enti assistenziali che provvedevano ai soggetti di cui sopra, il ricovero fosse a carico dei Comuni di origine degli inabili al lavoro.

Le disposizioni del regio decreto 6535/1889 sono state inserite negli ancora vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, la cui unica prestazione prevista per i minori, i soggetti con handicap e limitata o nulla autonomia e per gli anziani in gravi difficoltà, considerati “inabili al lavoro” è, purtroppo, solo il ricovero in istituto[1].

Procedura per l’attuazione degli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931

Qualora i Comuni non intendano predisporre gli interventi occorrenti per i minori, per i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà privi dei mezzi necessari per vivere, comprese le prestazioni legate al “dopo di noi”, si può mettere in atto la procedura prevista dai regi decreti n. 773/1931, articoli 154 e 155, e n. 635/1940, articolo 278, procedura la cui inottemperanza da parte degli enti pubblici preposti dà luogo a responsabilità penali:

1. segnalazione (da parte di chiunque), da effettuare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia) che l’inabile al lavoro (minore, soggetto con handicap, anziano) signor ............ abitante in ......via............. n...., sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, necessita di assistenza, precisando l’intervento richiesto;

2. l’autorità di pubblica sicurezza deve, in base alle norme vigenti, diffidare i parenti tenuti agli alimenti affinché intervengano sul piano economico. I parenti possono ignorare la diffida senza subire conseguenze di qualsiasi genere;

3. l’autorità di pubblica sicurezza chiede all’Asl di attestare la condizione di inabilità del soggetto interessato. L’attestazione deve, di norma, essere redatta nel termine di cinque giorni;

4. l’autorità di pubblica sicurezza segnala la situazione al Sindaco del luogo in cui il soggetto si trova;

5. il Sindaco è obbligato a provvedere direttamente (ad esempio mediante il ricovero in una struttura disponibile) oppure tramite i servizi socio-assistenziali comunali o consortili;

6. la procedura suddetta può essere attivata anche quando l’inabile al lavoro può sostenere parzialmente le spese per il suo mantenimento.

La legge della Regione Piemonte n. 1/2004 riconosce diritti esigibili

Purtroppo tutte le leggi regionali riguardanti l’assistenza non riconoscono diritti esigibili ai soggetti impossibilitati a svolgere attività lavorativa proficua e privi dei mezzi necessari per vivere. Resta in ogni caso applicabile quanto stabilito dai sopra citati articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931[2].

Per quanto riguarda il Piemonte, la legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 stabilisce diritti effettivamente esigibili.

Infatti, il 1° comma dell’articolo 22 della legge suddetta prevede quanto segue: «La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale (...) previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3».

A rafforzare tale diritto è stabilito, inoltre, che «contro l’eventuale motivato diniego è esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l’erogazione della prestazione negata».

A sua volta il comma 3 dello stesso articolo 22 dispone che: «accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali» tutti i soggetti che si trovano in «condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare».

È inoltre previsto al comma 2 dell’articolo 39 che «l’organizzazione e l’erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza».

Finalità delle prestazioni,

il primo comma dell’articolo 18 della legge 1/2004 così si esprime: «Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti; d) sostegno e promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari; e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; f) piena integrazione dei soggetti disabili; g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza; h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente».

Copertura economica,

l’articolo 35, comma 1 della legge piemontese prevede che «il sistema integrato degli interventi e servizi sociali» sia «finanziato dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonché dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie».

In merito alle dotazioni di natura economica che devono poter permettere l’erogazione delle prestazioni di livello essenziale più sopra elencate, è stabilito in maniera chiara che i Comuni «garantiscono risorse finanziarie» in maniera tale da assicurare «il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio» (articolo 35, comma 2).

In ogni caso «la Giunta regionale, di concerto con i Comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni».

Inoltre, aspetto molto positivo, è stabilito che «i Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi» (è il caso dei Consorzi) «sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall’organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali» (articolo 35, comma 3).

Delibere dei Comuni singoli e associati

I Comuni singoli e associati possono ovviare alle carenze delle disposizioni nazionali e delle leggi regionali approvando appositi provvedimenti che precisino i diritti esigibili da parte delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.

RICHIESTA DI SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE PIEMONTE

Per l’accesso ai servizi assistenziali e socio-sanitari a quei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno, azionando il diritto alle prestazioni e servizi sociali secondo quanto anche previsto dalla legge regionale piemontese n. 1/2004 , è possibile inoltrare, per esempio da parte di un nucleo familiare o di un singolo in situazione di bisogno, una domanda scritta per la richiesta – a seconda dei casi – di:

- un sostegno economico al reddito

- assistenza domiciliare territoriale

- un posto in un centro diurno per il proprio congiunto con grave handicap intellettivo

- un ricovero assistenziale presso una struttura residenziale (esempio: comunità alloggio da non più di 8-10 posti) per soggetti con handicap intellettivo grave

- un ricovero socio-sanitario in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) per anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer o con altre forme di demenza senile, …

I contributi sono tratti dai siti:

http://alz2.iport.it/famiglia.html

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